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Sez. 6, Sentenza n. 5207 del 12/02/1988 Ud. (dep. 30/04/1988) Rv. 178250 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA REIETTIVA - RICORRIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178250-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA REIETTIVA - RICORRIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ.*

L'omessa pronuncia, da parte del giudice di cognizione, in ordine all'applicazione dell'indulto non costituisce di per sè causa di nullità della sentenza, né può formare oggetto di ricorso per Cassazione, trattandosi di beneficio che di regola viene applicato in Sede esecutiva. È, invece, ammesso il ricorso per Cassazione allorché il giudice di merito abbia preso in esame la questione dell'applicabilità dell'indulto e l'abbia disattesa, poiché in tal caso il gravame tende ad evitare che su tale questione si formi il giudicato. (Conf mass n 167703, sulla prima parte; (Conf mass n 167704, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)