Sez. 6, Sentenza n. 1216 del 16/11/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167703 - 01
SENTENZA PENALE - CONDANNA - BENEFICI - INDULTO - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
SENTENZA PENALE - CONDANNA - BENEFICI - INDULTO - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'omissione di pronuncia da parte del giudice di cognizione in ordine all'applicazione di un indulto non costituisce di per sè causa di nullità della sentenza, né può formare oggetto di ricorso per Cassazione, trattandosi di beneficio che, di regola, viene applicato in Sede esecutiva. (Conf mass n 154254).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)