Sez. 3, Sentenza n. 4611 del 02/08/1984 (Rv. 436532 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO - DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - RIGETTO DELLA DOMANDA CON PRONUNCIA RICOGNITIVA DELLA NECESSITÀ DEDOTTA RITENUTA PERALTRO GIURIDICAMENTE IMPOSSIBILE A REALIZZARSI - PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALE PER EVITARE IL FORMARSI DEL GIUDICATO CIRCA IL RICONOSCIMENTO DELLA NECESSITÀ STESSA - ONERE DELLA PARTE VITTORIOSA - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO - DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - RIGETTO DELLA DOMANDA CON PRONUNCIA RICOGNITIVA DELLA NECESSITÀ DEDOTTA RITENUTA PERALTRO GIURIDICAMENTE IMPOSSIBILE A REALIZZARSI - PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALE PER EVITARE IL FORMARSI DEL GIUDICATO CIRCA IL RICONOSCIMENTO DELLA NECESSITÀ STESSA - ONERE DELLA PARTE VITTORIOSA - INSUSSISTENZA.*
Poiché il giudicato cosiddetto interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza risolutivo di una questione avente una propria individualità ed autonomia e configurante, quindi, una decisione del tutto indipendente, nel caso di rigetto della domanda del locatore di recesso per "necessità" da locazione non abitativa (ex artt. 29 e 73 della legge n. 392 del 1978) con pronunzia che, pur riconoscendo la necessità dedotta, ne ravvisi l'impossibilità giuridica di realizzazione, la parte vittoriosa, che tale necessità aveva contestato, non ha alcun Onere di appello incidentale, per evitare il formarsi del giudicato circa il riconoscimento della necessità stessa, costituente elemento integratore della globale valutazione della situazione legittimante l'accoglimento od il rigetto della suindicata domanda, e non punto autonomo di statuizione, bensì deve unicamente riproporre in Sede di gravame la questione dell'inesistenza della necessità ex adverso allegata per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ.. (V 3089/83, mass n 427993; (V 4241/82, mass n 422213; (V 3478/78, mass n 392957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)