Sez. 3, Sentenza n. 4241 del 19/07/1982 (Rv. 422213 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO, PER LA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O DICHIARATE ASSORBITE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO, PER LA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O DICHIARATE ASSORBITE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La parte vittoriosa nel merito non è tenuta a riproporre con appello incidentale, difettando il presupposto della soccombenza, le domande ed eccezioni da lei proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l'Onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., manifestando in maniera chiara e precisa la sua volontà di riproporle. (Conf 2732/77, mass n 386385; (Conf 3427/75, mass n 377577).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)