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Sez. 3, Sentenza n. 846 del 15/03/1969 (Rv. 339192 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - LIQUIDAZIONE SEPARATA DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DI PROCURATORE - OBBLIGO DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE GLOBALE DEI DIRITTI DI PROCURATORE E DELLE SPESE - AMMISSIBILITA - PRESUNZIONE DI CONFORMITA DELLA LIQUIDAZIONE ALLA NOTA SPESE - SINDACATO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339192-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - LIQUIDAZIONE SEPARATA DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DI PROCURATORE - OBBLIGO DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE GLOBALE DEI DIRITTI DI PROCURATORE E DELLE SPESE - AMMISSIBILITA - PRESUNZIONE DI CONFORMITA DELLA LIQUIDAZIONE ALLA NOTA SPESE - SINDACATO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'esigenza di assicurare alle parti la possibilita di controllo sulla liquidazione delle spese impone al giudice di liquidare separatamente gli onorari di avvocato ed i diritti di procuratore, ma non anche di tenere questi distinti dalle spese vive. In caso di liquidazione globale delle spese e dei diritti di procuratore si presume che essa sia stata operata in conformita alla nota presentata dalla parte, ed il Sindacato di legittimita e subordinato alla denunzia da parte del ricorrente di specifici errori compiuti dal giudice in tale liquidazione. (Conf. 1626-68, mass. 333404 2195-66, mass. 324289).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/06/1960, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)