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Sez. 1, Sentenza n. 11273 del 23/10/1991 (Rv. 474385 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere | Finalità - Accertamento sostanziale del rapporto controverso - Atto impositivo - Vizi formali gravi - Sussistenza - Conseguenze - Accertamento sostanziale del rapporto - Preclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474385-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere

Il processo tributario, ancorché formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, tende all' accertamento sostanziale del rapporto controverso, cui, pertanto, il giudice adito deve provvedere, a meno che l'atto stesso non sia affetto da vizi formali a tal punto gravi, da precludere la formazione di detto rapporto, come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione, che comporta per il giudice il dovere di pronunciare soltanto l'annullamento dell'atto impositivo. (Nella specie la S.C. ha escluso che un siffatto vizio di motivazione possa ravvisarsi con riguardo ad atto di accertamento di maggior valore soggetto alla normativa previgente al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e contenente l'individuazione dei singoli beni e la specificazione del valore a ciascuno di essi attribuito dall'Amministrazione, elementi sufficienti ad assolvere l'obbligo della motivazione, nella consistenza all'epoca desumibile da detta normativa, senza necessità di esternazione del procedimento valutativo adottato o di indicare le ispezioni documentali eseguite).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)