Sez. 5, Sentenza n. 11576 del 04/03/2026 Cc. (dep. 26/03/2026) Rv. 289600-01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Amministratore di fatto - Omessa consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare - Omessa convocazione a tal fine da parte del curatore - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di fatto che non provvede alla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nulla rilevando l'eventuale sua omessa convocazione a tal fine. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest'ultimo, perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare, e grava anche sull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ.).
Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2220, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2639, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 86, Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)