Sez. 5, Sentenza n. 28862 del 12/05/2026 Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290545-03
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta Fraudolenta documentale - Società inattiva - Obbligo di tenuta delle scritture contabili - Sussistenza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'obbligo di tenuta delle scritture contabili permane sino alla formale cancellazione dal registro delle imprese e la relativa inosservanza integra il delitto anche quando l'imprenditore non abbia concretamente svolto attività commerciale, trattandosi di fattispecie di pericolo posta a tutela della corretta ricostruzione della consistenza patrimoniale dell'impresa fallita, a prescindere dalla prova di un concreto pregiudizio in danno dei creditori. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo della bancarotta fraudolenta documentale non richiede la finalità di arrecare un danno ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza che la tenuta irregolare delle scritture contabili sia idonea a rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio).
Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 2214, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)