Sez. 1, Sentenza n. 10658 del 17/09/1992 (Rv. 478732 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere | Audizione della parte - Obbligo dell'Amministrazione - Presentazioni di difese scritte - Irrilevanza - Violazione di detto obbligo - Conseguente illegittimità dell'ordinanza - Ingiunzione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere
In tema di sanzioni amministrative, e con riguardo all'esercizio delle facoltà difensive dell'interessato, l'Amministrazione deve provvedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, ancorché la stessa abbia presentato difese scritte, trattandosi di doveri - quello di audizione degli interessati e quello di esame degli scritti difensivi - distintamente posti dall'art. 18, che vanno ambedue osservati ove gli interessati si siano avvalsi della facoltà di difesa sia scritta che orale. L'inosservanza di tali doveri costituisce un vizio del procedimento amministrativo predisposto dalla legge per l'esercizio della potestà sanzionatoria, con la conseguente illegittimità (per violazione di legge) della ordinanza ingiunzione che ha applicato la sanzione pecuniaria.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)