Sez. 2, Sentenza n. 516 del 22/02/1972 (Rv. 356510 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SUI GIUDIZI PENDENTI - FATTISPECIE IN TEMA DI PREVIDENZA SOCIALE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SUI GIUDIZI PENDENTI - FATTISPECIE IN TEMA DI PREVIDENZA SOCIALE.*
La pronuncia d'illegittimita costituzionale di una norma che rende inapplicabile a tutti i rapporti per i quali pende controversia giudiziale, poiche con essa la Corte costituzionale sostanzialmente dichiara che, dall'entrata in vigore della Costituzione, la norma con essa in contrasto non ha piu avuto efficacia giuridica e pertanto era inidonea a produrre gli effetti che anteriormente le erano propri, onde e inapplicabile alle situazioni giuridiche pregresse, salvo il limite di quelle esaurite, ad esempio, in forza del giudicato. (nella specie, in tema di pensione per invalidita e stata fatta applicazione del principio in relazione alla pronuncia di illegittimita costituzionale - sentenza 6 luglio 1971, n 160 - dell'art 10, comma primo RDL 14 aprile 1939, n 636, nella parte espressa con le parole: 'a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operaì).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)