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Sez. 2, Sentenza n. 21939 del 25/09/2013 (Rv. 628769 - 01)

STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO | Distanze minime dalla sede autostradale e dal nastro stradale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 729 del 1961 e dell'art. 4 del d.m. n. 1404 del 1968 - Complementarietà delle due norme - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628769-01

STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO

In materia di distanze minime dalla sede autostradale e dal nastro stradale, l'art. 9, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 ("ratione temporis" vigente) e gli artt. 2 e 4 del d.m. 1 aprile 1968, n. 1404, hanno oggettività diverse e funzioni tra loro complementari, perché la prima norma, nel disciplinare la costruzione e l'esercizio delle autostrade, prescrive una distanza non inferiore a metri 25 dalla zona di occupazione per tutelare tanto l'attività di transito veicolare sulla sede autostradale, quanto gli interventi strumentali manutentivi e accessori, mentre gli artt. 2 e 4 del d.m. citato, nel prescrivere la distanza minima di metri 60 dal ciglio stradale, contengono prescrizioni integrative dell'art. 41 septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, disposizione urbanistica che concorre a regolare l'assetto del territorio. Ne consegue che, essendo la tutela dell'esercizio autostradale e quello dell'assetto del territorio coordinate tra loro, entrambe le distanze vanno ugualmente rispettate.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 septies CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 01/04/1968 num. 1404 art. 2, Decr. Minist. Lavori pubblici 01/04/1968 num. 1404 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)