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Sez. 2, Sentenza n. 10482 del 22/04/2025 (Rv. 675364-01)

STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO | Distanze dalla sede autostradale - Immobile di data antecedente all'entrata in vigore del codice della strada e del relativo regolamento attuativo - Accertamento del giudice del merito - Contenuto.
Stato
decisa il 2025-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675364-01

STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO

Nel caso di immobile risalente a data antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e del relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 495 del 1992) che pongano detta costruzione, distante meno di trenta metri dalla sede autostradale, in condizione di sopravvenuta illegittimità, il giudice di merito deve accertare se, alla data di costruzione, l'immobile si trovasse o meno all'interno del centro abitato, avendo riguardo alla l. 729 del 1961, n. 285 e al principio secondo cui, nei comuni dotati di piano regolatore edilizio o programma di fabbricazione, è delle relative previsioni che deve tenersi conto ai fini dell'individuazione del "perimetro urbano".

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 18, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 28, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 879 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)