Sez. 6, Sentenza n. 10507 del 19/01/2026 Ud. (dep. 19/03/2026) Rv. 289572-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Pene accessorie obbligatorie introdotte dalle legge n. 3 del 2018 - Applicazione ai fatti commessi anteriormente alla modifica normativa - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
In tema di esercizio abusivo di una professione, le pene accessorie obbligatorie della pubblicazione della sentenza di condanna e della sua trasmissione all'ordine di appartenenza del soggetto agente, previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che, in tal senso, ha modificato l'art. 348 cod. pen., non si applicano alle condotte commesse anteriormente alla modifica, in quanto il principio di irretroattività della legge più sfavorevole opera anche con riferimento alle pene accessorie.
Cod. Pen. art. 348 com. 2, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 11/01/2018 num. 3 art. 12 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)