Sez. 2, Sentenza n. 14768 del 21/03/2017 Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269723 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA | Modifiche all'art. 36 cod. pen. da parte dell'art. 37, comma 18, D.L. n. 98 del 2011 - Successione di leggi penali nel tempo - Applicabilità retroattiva della nuova disciplina - Esclusione - Ragioni.
PENA - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicchè, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la nuova disciplina non è applicabile ai fatti pregressi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 36, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 com. 18 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)