Sez. L, Sentenza n. 16245 del 29/10/2003 (Rv. 567784 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Testo unico enti locali - Nuova previsione escludente l'incompatibilità in caso di lite pendente conseguente all'esercizio di azione popolare (D.L.. n. 13 del 2002, conv. in legge n. 75 del 2002) - Applicabilità ai giudizi in corso - Retroattività - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In tema di elezioni, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 101, secondo comma, e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo, numero 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato ad opera dell'art. 3 - ter del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75), là dove dispone l'applicabilità ai giudizi in corso della previsione, dalla medesima disposizione contemplata, secondo cui - in via di eccezione alla regola generale dell'incompatibilità quale conseguenza della lite pendente tra ente locale ed amministratore locale - la pendenza di una lite promossa nell'esercizio dell'azione popolare di cui all'art. 9 dello stesso Testo unico non determina incompatibilità; e ciò sia perché la regola dell'irretroattività della legge è elevata a canone costituzionale solo in materia penale, sicché in materia elettorale rientra invece nella discrezionalità del legislatore l'apprezzamento dei valori in gioco per escludere e rimuovere, anche "ex tunc", una ragione di incompatibilità che in precedenza, sulla base di un diverso bilanciamento di tali valori, si era ritenuto sussistere; sia perché vi è in realtà un "continuum" normativo tra la precedente disciplina e quella conseguente alla novella del 2002, giacché come, prima della citata legge n. 75 del 2002, il canone dell'incompatibilità conseguente all'esercizio dell'azione popolare "ex" art. 9 Testo unico non era assoluto, occorrendo distinguere sul piano della eventuale pretestuosità dell'iniziativa dell'elettore ovvero in relazione alla presenza, o meno, di una reale situazione di conflitto, così, parimenti, dopo la novella, l'opposto canone dell'esclusione dell'incompatibilità nella medesima fattispecie non è assoluto, occorrendo operare una distinzione in ragione dell'adesione, o meno, dell'ente locale all'azione popolare).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 9, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 13 art. 3 ter CORTE COST., Legge 24/04/2002 num. 75 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 101, Costituzione art. 113, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)