Sez. 2, Sentenza n. 1503 del 26/10/1965 Ud. (dep. 05/02/1966) Rv. 100423 - 01
PUBBLICO MINISTERO - RICHIESTE E CONCLUSIONI - OMISSIONE DELLE CONCLUSIONI - SENTENZA - NULLITA - SPECIFICITA DELLE CONCLUSIONI - LIMITI.*
PUBBLICO MINISTERO - RICHIESTE E CONCLUSIONI - OMISSIONE DELLE CONCLUSIONI - SENTENZA - NULLITA - SPECIFICITA DELLE CONCLUSIONI - LIMITI.*
Mentre in Mancanza delle conclusioni del PM la sentenza deve considerarsi nulla ai sensi degli artt 76, 150 e 185 n 2 cod proc pen, il contenuto delle conclusioni formulate dallo stesso PM, e la eventuale erroneita di queste, non possono inficiare la validita della pronuncia, non essendo il giudizio vincolato in alcun modo alle predette conclusioni. Per quanto attiene al requisito della specificita, e sufficiente che le conclusioni non siano equivoche, che cioe consentano di individuare l'imputato nei cui confronti vengono adottate ed appaiano intellegibili in rapporto all'accusa contestata: una dettagliata richiesta del PM non puo ritenersi necessaria, poiche, per l'accennata irrilevanza del contenuto, anche una conclusione schematica del tipo predetto fornisce il necessario impulso d'Azione al processo e costringe il giudice, che ha osservato l'Obbligo di udire il PM, ad emettere la sua pronuncia. Alla stregua dei suesposti principi, la sentenza di condanna pronunciata in ordine a piu reati deve considerarsi valida nel caso in cui il PM, al termine della sua requisitoria, si sia limitato a richiedere l'applicazione di una certa pena: in tale richiesta e infatti implicita la pretesa alla dichiarazione di colpevolezza, che non puo non riferirsi, in Mancanza di discriminazioni, a tutti i reati contestati (nella specie, avendo il PM richiesto la stessa pena per due imputati, pur essendo stato contestato ad uno di questi un solo reato, e ad un altro due reati concorrenti, si e esclusa la invalidita della sentenza in rapporto al reato contestato ad uno solo degli imputati, ritenendosi che anche a tale reato dovesse riferirsi, in Mancanza di qualsiasi specificazione o limitazione, la richiesta di dichiarazione della colpevolezza implicita nella richiesta di applicazione della pena).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 150, Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)