Sez. 3, Sentenza n. 398 del 10/03/1967 Ud. (dep. 19/05/1967) Rv. 104266 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - DISCUSSIONE FINALE - CONCLUSIONI DEL PM - NON SPECIFICITA OD OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA - LIMITI.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - DISCUSSIONE FINALE - CONCLUSIONI DEL PM - NON SPECIFICITA OD OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA - LIMITI.*
La partecipazione del PM al dibattimento (art 76 comma terzo cod proc pen) e attuata con la semplice enunciazione delle conclusioni prese prima della decisione del giudice e non e necessario che le conclusioni siano specificate nel loro contenuto e tenore. Anche la totale Mancanza delle conclusioni orali del PM costituisce nullita sanabile, tutte le volte in cui risulta dal verbale che tale organo ha partecipato al dibattimento. (prima parte. Conf 100423, 100615, anno 1966. Seconda parte. Contra 100423, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 150, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)