Sez. L, Sentenza n. 6335 del 05/12/1980 (Rv. 410076 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - MOLTEPLICITA DI IPOTESI PREVISTA DA UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - VALUTAZIONE DI UNA DELLE IPOTESI COME PRIORITARIA RISPETTO ALLE ALTRE - LEGITTIMITA - CONSEGUENZA - IMPOSSIBILITA PER IL DATORE DI LAVORO DI SCEGLIERE FRA LE VARIE IPOTESI DI RISOLUZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - MOLTEPLICITA DI IPOTESI PREVISTA DA UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - VALUTAZIONE DI UNA DELLE IPOTESI COME PRIORITARIA RISPETTO ALLE ALTRE - LEGITTIMITA - CONSEGUENZA - IMPOSSIBILITA PER IL DATORE DI LAVORO DI SCEGLIERE FRA LE VARIE IPOTESI DI RISOLUZIONE.*
E conforme ai principi che disciplinano l'interpretazione dei contratti la decisione del giudice del merito che, in presenza di una clausola contrattuale che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro per vari motivi, tutti realizzatisi, ritenga una ipotesi (nella specie, risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto) prioritaria rispetto ad un'altra (nella specie, risoluzione del rapporto per raggiungimento del limite di eta), con la conseguente impossibilita per il datore di lavoro di scegliere fra le varie ipotesi di risoluzione. (principio enunciato in relazione all'art 40 del CCNL 30 novembre 1970 per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie che prevede la cessazione del rapporto di lavoro, disponendo fra l'altro che essa puo avvenire per risoluzione del rapporto da parte della azienda e del funzionario per essersi superato dall'interessato il periodo di conservazione del posto per malattia, nonche per invalidita permanente riconosciuta dalla legge sull'Assicurazione per invalidita e vecchiaia; o per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per essere il funzionario in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o, comunque per avere il medesimo superato il limite di eta di cui all'art 11, comma primo, legge n 604 del 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 30/11/1970 num. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)