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Sez. 4, Sentenza n. 6553 del 24/05/1996 Ud. (dep. 26/06/1996) Rv. 205243 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione | Motivo di appello volto al riconoscimento di un'attenuante con riferimento ad entrambi i reati addebitati all'imputato ed unificati per continuazione. Vaglio della richiesta solo con riguardo ad uno dei reati e non anche all'altro, ritenuto reato satellite - Difetto di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205243-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione

Qualora l'imputato con i motivi di appello richieda il riconoscimento di un'attenuante, nella specie quella di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento ad entrambi i reati a lui addebitati ed unificati sotto il vincolo della continuazione, incorre nel vizio di difetto di motivazione il giudice che dia una risposta alla richiesta con riguardo ad uno solo dei reati contestati e non anche all'altro, a nulla rilevando che quest'ultimo sia quello satellite, in quanto l'eventuale concessione dell'attenuante può influire sull'aumento della pena irrogata per la continuazione, comunque per l'ipotesi in cui divenga in seguito necessario sciogliere il cumulo giuridico tra le pene.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)