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Sez. L, Sentenza n. 5666 del 10/04/2012 (Rv. 622273 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | CIGS e mobilità - Obbligo contributivo - Ambito - Imprese appaltatrici dei servizi di pulizia - Inclusione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2012-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622273-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

La contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria e la mobilità, dovuta in linea generale dalle sole aziende industriali, essendone esentate le aziende del terziario, va corrisposta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 299 del 1994, convertito nella legge 451 del 1994, anche dalle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia per i propri dipendenti addetti alle aziende industriali, che sono accomunati ai dipendenti dell'azienda industriale appaltante nel diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale in caso di crisi o ristrutturazione dell'azienda industriale medesima.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 12, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 1 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)