Sez. L, Sentenza n. 862 del 28/01/1998 (Rv. 512021 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Cassa integrazione guadagni straordinaria - Campo di applicazione - Dipendenti da imprese di servizi contabili amministrativi e finanziari - Estensione - Esclusione - Impresa esercente attività commerciale ex art. 12 legge 223 - Nozione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
La nozione di "imprese esercenti attività commerciali" assunta dall'art. 12 legge n. 223 del 1991 ai fini dell'applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale non coincide con quella di imprese appartenenti al settore terziario di cui all'art. 49 legge n. 88 del 1989 e pertanto, in mancanza di una specifica previsione, il trattamento di cassa integrazione non può essere riconosciuto ai dipendenti da imprese di servizi contabili, amministrativi e finanziari licenziati per riduzione di personale, a nulla rilevando che con D.M. 9 ottobre 1991 le imprese di servizi contabili, amministrativi e finanziari siano state aggregate al settore terziario.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)