Sez. 5, Sentenza n. 8598 del 24/05/1982 Ud. (dep. 05/10/1982) Rv. 155357 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - OGGETTO - NOZIONE DI BENE - FATTISPECIE IN TEMA DI AVVIAMENTO, RAPPORTI DI LAVORO E TECNOLOGIA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - OGGETTO - NOZIONE DI BENE - FATTISPECIE IN TEMA DI AVVIAMENTO, RAPPORTI DI LAVORO E TECNOLOGIA.*
L'avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di bancarotta per distrazione. Nel concetto di beni, agli effetti dell'art. 216 legge fall., rientrano infatti tutti gli elementi del patrimonio dell'imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)