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Sez. 5, Sentenza n. 5357 del 30/11/2017 Ud. (dep. 05/02/2018) Rv. 272108 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Avviamento commerciale - Distrazione - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272108-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il reato di bancarotta per distrazione dell'avviamento in quanto l'imputato aveva di fatto trasferito alla società della figlia l'azienda con tutti i suoi elementi positivi - clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. - determinanti l'avviamento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)