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Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 10/05/1982 Cc. (dep. 11/10/1983) Rv. 160567 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RICHIESTA DI RIESAME - MOTIVI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NULLITÀ - OBBLIGO DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160567-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RICHIESTA DI RIESAME - MOTIVI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NULLITÀ - OBBLIGO DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE.*

Il giudice di merito investito della richiesta di riesame nel merito di un provvedimento restrittivo della libertà personale, ove rilevi la nullità del provvedimento per vizio di motivazione, non può limitarsi alla relativa declaratoria, ma deve integrare con la propria motivazione quella lacunosa del provvedimento impugnato, in virtù del principio generale, che regola tutte le decisioni con le quali si opera un riesame del merito, dell'inseparabilità tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)