Sez. 2, Sentenza n. 3219 del 15/10/1984 Cc. (dep. 06/12/1984) Rv. 166972 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RIESAME - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - POTERI - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - POSSIBILITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RIESAME - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - POTERI - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - POSSIBILITÀ.*
Il giudice del riesame nel confermare o revocare il provvedimento impugnato decide autonomamente sulla libertà personale, senza essere vincolato né dalle ragioni addotte dall'istante né da quelle enunciate dal giudice "a quo" e può valutare con piena cognizione tutto il materiale istruttorio. Rientra tra i poteri del giudice del riesame l'integrazione della motivazione, eventualmente lacunosa o mancante, del provvedimento restrittivo della libertà personale, atteso che i due provvedimenti concorrono a costituire insieme la condizione per la legittima restrizione della libertà personale. (Conf mass n 164890; (Conf mass n 162207; (Conf mass n 160567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)