Sez. 5, Sentenza n. 8389 del 05/04/2013 (Rv. 626313 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa - Ammortamento del relativo costo sostenuto dal contribuente non proprietario - Elementi patrimoniali di proprietà di terzi - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Ai fini del rimborso dell'IVA assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili, la dizione "ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa", di cui all'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non consente l'ammortamento di spese relative ad elementi patrimoniali di proprietà di terzi, i quali si configurino come soggetti tributari diversi rispetto all'impresa medesima, ancorché eventualmente operanti nell'ambito di essa. È, invece, consentito l'ammortamento per le spese sostenute - come nel caso di specie - dall'affittuario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, a prescindere dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine della locazione, purché vi sia, da parte dell'affittuario, l'effettiva utilizzazione di essi in funzione direttamente strumentale all'esercizio dell'impresa ed il locatore non operi alcuna deduzione delle quote di ammortamento.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)