Sez. 2, Ordinanza n. 9765 del 21/05/2004 (Rv. 573031 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Creditore del condividente - Giudizio di divisione - Facoltà di impedire o sospendere il giudizio da parte del creditore - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
In tema di divisione, non spetta al creditore del condividente alcuna facoltà di impedire, sospendere o interrompere il giudizio di divisione attivato dal proprio debitore, atteso che il diritto alla generica garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore cede (non solo rispetto agli atti di alienazione, ma anche) nei confronti del diritto alla divisione spettante al debitore. Al creditore è riconosciuto, per converso, il diritto di partecipare volontariamente al detto giudizio onde verificarne il quomodo e gli effetti, comportando il relativo procedimento peculiarità risolventesi in una serie di valutazioni di fatto potenzialmente idonee a pregiudicare il patrimonio del condividente e, di riflesso, il suo creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)