Sez. 2, Sentenza n. 15358 del 05/12/2001 (Rv. 550858 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Domanda di un condomino - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini - Necessità - In ogni fase del giudizio - Sussistenza - Mancata citazione in appello di uno o più condomini da parte dell'appellante - Obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio - Anche in caso di pronuncia sulle sole spese - Configurabilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
La qualità di litisconsorti necessari, ex art. 784 cod. proc. civ., di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte. Ne consegue che, se, in fase di appello, l'appellante non provveda alla citazione di uno o più condomini, il giudice di secondo grado è obbligato a disporre l'integrazione del contraddittorio in ottemperanza al precetto dell'art. 331 cod.proc.civ., ancorché, già disposta in primo grado la divisione ex art. 789 cod. proc. civ., debba soltanto pronunciare sulle spese, in quanto la causa accessoria sulle spese condivide il carattere di inscindibilità della causa principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)