diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13665 del 05/11/2001 (Rv. 550008 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Locazione di beni appartenenti alla società - Detrazione dal reddito imponibile - Misura - Diversità a seconda della destinazione dell'immobile locato - Pretesa dell'Amministrazione finanziaria di un credito verso il contribuente derivante dalla minore detrazione conseguente alla asserita destinazione abitativa, anziché commerciale, dell'immobile locato - Onere della prova - Spettanza all'Amministrazione.
Stato
decisa il 2001-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550008-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

Essendo l'Amministrazione finanziaria tenuta a fornire, secondo le regole generali, la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa verso il contribuente, spetta ad essa - allorché ritenga che sia applicabile la minore detrazione prevista per la locazione di case di civile abitazione rispetto a quella accordata per la locazione di fabbricati destinati ad attività commerciali - dare la dimostrazione che l'immobile locato dal contribuente aveva destinazione abitativa e non commerciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 34 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 88, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)