Sez. 1, Sentenza n. 932 del 07/02/1984 (Rv. 433137 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - REQUISITI - CONTESTAZIONI DEL CONTRIBUENTE - ONERE PROBATORIO DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTENUTO - MANCATO ASSOLVIMENTO - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - REQUISITI - CONTESTAZIONI DEL CONTRIBUENTE - ONERE PROBATORIO DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTENUTO - MANCATO ASSOLVIMENTO - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO.*
In tema di imposta complementare, se l'ufficio procede ad accertamento con metodo sintetico ai sensi dell'art. 137 del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, l'esigenza della motivazione è inizialmente soddisfatta quando la amministrazione, facendo riferimento a precisi fatti-indici, quali il tenore di vita lussuoso, il possesso di autovetture, le villeggiature, il personale di servizio eccetera, ponga il contribuente in grado di conoscere e contestare gli elementi su cui l'accertamento si fonda, ma in caso di contestazione, si pone per la finanza l'Onere di fornire la prova del proprio assunto, dovendo giustificare in base a quali circostanze opportunamente ed effettivamente acclarate si sia ritenuto di superare le risultanze dell'accertamento analitico, per far ricorso al metodo sintetico sulla base di una maggiore capacità contributiva rivelata dal contribuente, ed il mancato assolvimento di tale Onere incide sulla fondatezza della pretesa tributaria, determinando l'illegittimità dello accertamento. (V 2122/83, mass n 426980; (V 2140/82, mass n 420013; (V 5951/79, mass n 402626; (V 2990/79, mass n 399324; (Conf 2343/82, mass nn 420229 e 420231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)