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Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 13/05/2010 (Rv. 613089 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE | Produzione di latte in eccesso - Prelievo supplementare - Trattenimento ex art. 2 del Regolamento CE n. 3950 del 1992 da parte dell'acquirente tenuto al versamento - Sentenza della Corte di Giustizia CE 29 aprile 1999 - Rilevanza - Artt. 5 e 11 della legge n. 468 del 1992 - Previsione dell'obbligo dell'acquirente, anziché della semplice facoltà, contemplata dal citato Regolamento, di trattenere a titolo di anticipo il prelievo supplementare - Contrasto con la normativa comunitaria - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613089-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE

In tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l'art. 2, n. 2, del Regolamento CEE del Consiglio n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE 29 aprile 1999, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi. Pertanto, gli artt. 5 e 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CE, e vanno conseguentemente disapplicati.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 28/12/1992 num. 3950 art. 2, Legge 26/11/1992 num. 468 art. 5, Legge 26/11/1992 num. 468 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)