Sez. U, Sentenza n. 26434 del 12/12/2006 (Rv. 593720 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE | Produzione di latte in eccesso - Prelievo supplementare - Trattenimento ex art. 2 del Regolamento CEE n. 3950 del 1992 da parte dell'acquirente tenuto al versamento - Sentenza della Corte di Giustizia CEE del 29 aprile 1999 - Rilevanza - Artt. 5 e 11 della legge n. 468 del 1992 - Previsione dell'obbligo dell'acquirente, anziché della semplice facoltà, contemplata dal citato Regolamento, di trattenere a titolo di anticipo il prelievo supplementare - Contrasto con la normativa comunitaria - Sussistenza - Fondamento.
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In tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l'art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 aprile, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione, non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi. Pertanto, gli artt. 5 e 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CEE, e vanno conseguentemente disapplicati. Né d'altra parte, la ritenuta incompatibilità viene meno in virtù del fatto che l'ordinamento interno consente all'acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi dell'art. 1 del d.m. 25 ottobre 1995), dal momento che l'introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell'obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall'anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell'acquirente stesso.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 31/03/1984 num. 856, Regolam. Consiglio CEE 28/12/1992 num. 3950 art. 2, Legge 26/11/1992 num. 468 art. 5, Legge 26/11/1992 num. 468 art. 11, DPR 23/12/1993 num. 569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)