Sez. L, Sentenza n. 6528 del 08/06/1991 (Rv. 472590 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere | Contestazione del diritto a procedere all'esecuzione per la inesigibilità del credito e per la maggiore entità del credito indicato nel precetto rispetto a quello indicato nella sentenza - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Termine perentorio ex art. 617 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere
L'opposizione al precetto, con la quale l'opponente contesti il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, ponendo in discussione sia l'esigibilità del credito, in ragione della non avverata condizione sospensiva indicata nel titolo posto a base della esecuzione, sia l'entità del credito stesso, per essere nel precetto richiesto il pagamento di una somma eccedente quella indicata nel detto titolo, configura un'opposizione a precetto per ragioni attinenti alla sostanza del titolo esecutivo e pertanto, essendo regolata dall'art. 615 cod. proc. civ., non soggiace al termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 617 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)