Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 26/02/1998 (Rv. 513085 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Opposizione - Contestazione sull'ammontare della somma ingiunta con il precetto - Natura di opposizione all'esecuzione - Per vizi formali determinanti nullità - Natura di opposizione agli atti esecutivi - Conseguenze - Accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. - Utilizzabilità del precetto opposto - Limiti - Accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. - Rinnovazione del precetto - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE
L'opposizione a precetto può configurare sia opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) sia agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta - nella specie l'intero delle spese di registrazione della sentenza, a fronte della compensazione totale di quelle processuali - ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell'un caso persiste l'idoneità il precetto - sia pure per minore ammontare - a fungere da presupposto per l'esecuzione; nell'altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1196, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)