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Sez. 2, Sentenza n. 2139 del 26/07/1962 (Rv. 253318 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DELL'IMPRENDITORE - QUALIFICHE - IMPIEGATO E OPERAIO; DIFFERENZA - INCOMBENZE NON MANUALI - IRRILEVANZA - AFFIDAMENTO DI ESSE AD OPERAI - POSSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1962-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253318-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DELL'IMPRENDITORE - QUALIFICHE - IMPIEGATO E OPERAIO; DIFFERENZA - INCOMBENZE NON MANUALI - IRRILEVANZA - AFFIDAMENTO DI ESSE AD OPERAI - POSSIBILITA - LIMITI.*

La non manualita delle prestazioni non basta per qualificare impiegato il dipendente. In molti casi, possono darsi mansioni che non richiedono prestazioni manuali, ma debbono ugualmente definirsi operaie, poiche si mantengono nella sfera della semplice esecuzione e non involgono alcuna discrezionalita, ne comunque implicano l'Esercizio di attivita che abbiano carattere sostitutivo ed integrativo dell'opera organizzativa, tecnica e amministrativa, sicche difetta in esse quell'estremo della collaborazione che caratterizza il rapporto di impiego. (Conf 1236/62, 1615/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)