diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2780 del 14/07/1975 (Rv. 376794 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - DOMANDE ASSORBITE O RESPINTE - RIPROPOSIZIONE DELLE STESSE DALLA PARTE PIENAMENTE VITTORIOSA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ONERE DI RIPROPORLE ESPRESSAMENTE - SUSSISTENZA - SEMPLICE RICHIAMO A TUTTO QUANTO FU DEDOTTO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376794-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - DOMANDE ASSORBITE O RESPINTE - RIPROPOSIZIONE DELLE STESSE DALLA PARTE PIENAMENTE VITTORIOSA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ONERE DI RIPROPORLE ESPRESSAMENTE - SUSSISTENZA - SEMPLICE RICHIAMO A TUTTO QUANTO FU DEDOTTO - INSUFFICIENZA.*

La parte pienamente vittoriosa non ha bisogno di proporre impugnazione incidentale per richiamare in discussione le domande che risultino assorbite o respinte. Essa ha tuttavia l'Onere di riproporle espressamente in modo chiaro e preciso, pena la presunzione di rinuncia nei confronti di esse, a norma dell'art 346 cod proc civ. a tal fine, non e sufficiente un semplice richiamo a 'tutto quanto fu dedotto, svolto ed eccepito in prime curè. (V 828/75, mass n 374199).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)