Sez. 2, Sentenza n. 828 del 05/03/1975 (Rv. 374199 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - QUESTIONI SUPERATE - RIPROPOSIZIONE CON APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - NECESSITA - FORME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - QUESTIONI SUPERATE - RIPROPOSIZIONE CON APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - NECESSITA - FORME.*
Se alla parte totalmente vittoriosa non incombe l'Onere dell'appello incidentale per ottenere che le questioni superate dalla decisione di primo grado vengano a far parte del thema decidendum della fase di appello, e pero indispensabile all'uopo, come testualmente previsto dall'art 346 cod proc civ, che essa riproponga espressamente tali questioni nella fase di appello, e precisamente in comparsa di risposta o nelle successive difese, purche prima che la causa sia rimessa al collegio. Ai fini della efficacia di tale riproposizione, non basta un vago e generico richiamo o riferimento alle deduzioni e conclusioni di primo grado, ma e necessario che la volonta di sottoporle al riesame del giudice superiore venga manifestata in maniera esplicita e non equivoca, e cioe che in modo chiaro, preciso ed inequivocabile venga manifestata la volonta di riproporre una determinata questione. (V 2058/74, mass n 370350; 1853/73, mass n 364867).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)