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Sez. 1, Sentenza n. 687 del 10/03/1971 (Rv. 350458 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - IN GENERE - NULLITA D'UN ATTO - ESTENSIONE A QUELLO SUCCESSIVO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1971-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350458-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - IN GENERE - NULLITA D'UN ATTO - ESTENSIONE A QUELLO SUCCESSIVO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO FALLIMENTARE.*

La nullita di un atto del procedimento civile si estende ad un atto successivo allorche questo sia legato al precedente da un nesso di giuridica interdipendenza nel senso che deve essere compreso nella stessa serie procedimentale, rappresentandone uno dei momenti necessariamente successivi. (nella specie e stato escluso che la nullita dell'ordinanza, con cui il giudice delegato aveva fissato l'udienza di comparizione per il procedimento di omologazione del concordato fallimentare in un giorno compreso nel periodo feriale, si estendesse alla nuova ordinanza, emessa nella stessa udienza, con cui era stato fissata una nuova udienza in un giorno successivo alla scadenza del periodo feriale e di cui era stata data pubblicita nelle forme di legge).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 129, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)