Sez. 1, Sentenza n. 3340 del 18/04/1997 (Rv. 503777 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - ESTENSIONE | Condizioni - Non indipendenza degli altri atti precedenti o successivi - Fattispecie in tema di consulenza tecnica.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - ESTENSIONE
I principi relativi ai limiti posti alla estensione della nullità di un atto processuale operano anche con riferimento agli accertamenti (plurimi) effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, ma richiedono sempre l'essenziale requisito della indipendenza dei singoli atti posto dall'art. 159 cod. proc. civ.. Pertanto, gli accertamenti anteriori al fatto causativo della nullità restano validi solo se presentino assoluta autonomia rispetto alla complessiva valutazione e al parere conclusivo dichiarato nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)