Sez. 1, Sentenza n. 1135 del 17/04/1968 (Rv. 332613 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IN GENERE - CONTENZIOSO - RICORSO IN VIA AMMINISTRATIVA - OMISSIONE - IMMEDIATA OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA - POSSIBILITA - CONSEGUENZA IN ORDINE ALLE SPESE - MATERIALI DA COSTRUZIONE- DEFINITIVITA DELL'ACCERTAMENTO PER MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IN GENERE - CONTENZIOSO - RICORSO IN VIA AMMINISTRATIVA - OMISSIONE - IMMEDIATA OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA - POSSIBILITA - CONSEGUENZA IN ORDINE ALLE SPESE - MATERIALI DA COSTRUZIONE- DEFINITIVITA DELL'ACCERTAMENTO PER MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
Per resistere all'ingiunzione di pagamento dell'imposta di consumo, che sia stata intimata col procedimento privilegiato previsto dalla legge, il contribuente puo, ai sensi dell'art 48 del tu per la finanza locale, non soltanto ricorrere in via amministrativa e poi agire in Sede giudiziaria, ma puo anche proporre immediatamente opposizione giudiziaria, omettendo il ricorso amministrativo con la sola conseguenza che in quest'ultima ipotesi non puo essere condannato alle spese in caso di soccombenza. Trattandosi di imposta sui materiali da costruzione, l'art. 47 del regolamento del 1936 prevede che l'accertamento diviene definitivo, ove sia mancato il ricorso in via amministrativa. Ma tale definitivita si riferisce soltanto al quantum dell'accertamento e non all'impugnazione che neghi in radice il potere di imposizione o che faccia valere il diritto alla esenzione, ipotesi nella quale rimane salvo al contribuente il diritto di resistere all'ingiunzione di pagamento mediante ricorso all'autorita giudiziaria.*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 90, Legge 30/04/1936 num. 1138 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)