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Sez. 1, Sentenza n. 146 del 20/01/1972 (Rv. 355891 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO)- CONTENZIOSO - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - IMMEDIATA OPPOSIZIONE DINANZI ALL'AGO - OMISSIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA - EFFETTI - IMPOSTA SUI MATERIALI DI COSTRUZIONE - DEFINITIVA DELL'ACCERTAMENTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355891-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO)- CONTENZIOSO - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - IMMEDIATA OPPOSIZIONE DINANZI ALL'AGO - OMISSIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA - EFFETTI - IMPOSTA SUI MATERIALI DI COSTRUZIONE - DEFINITIVA DELL'ACCERTAMENTO - LIMITI.*

Per resistere all'ingiunzione di pagamento, che sia stata intimata secondo il procedimento privilegiato previsto dal RD 14 settembre 1931 n 1175 tu per la finanza locale) il contribuente puo, ai sensi della legge stessa, non soltanto ricorrere in via amministrativa e poi agire in Sede giudiziaria ma puo anche proporre immediatamente opposizione giudiziaria, omettendo il ricorso amministrativo (con la sola conseguenza, in quest'ultima ipotesi, dell'esonero dell'amministrazione dalla condanna alle spese). Trattandosi di imposta sui materiali da costruzione, l'art 47 del regolamento (RD 30 aprile 1936, n 1138) dispone che l'accertamento diviene definitivo ove sia mancato il ricorso in via amministrativa. Ma tale definitivita si riferisce soltanto al quantum dell'accertamento e non preclude invece l'impugnazione che neghi in radice il potere di impugnazione. (Conf 1135'68, mass n 332613).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Legge 30/04/1936 num. 1138 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)