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Sez. L - , Sentenza n. 4897 del 27/02/2017 (Rv. 643421 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Confluenza dell’INPDAI nell’INPS - Modalità - Conseguenze - Criterio del pro-rata - Introduzione - Ambito applicativo.
Stato
decisa il 2017-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643421-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, il trasferimento dei contributi presso quest'ultimo istituto è avvenuto, per effetto della l. n. 289 del 2002, attraverso l'iscrizione “con evidenza contabile separata”, e, quindi, in carenza di un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976, sicché l’art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, laddove dispone che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003, introduce un principio di carattere generale senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31 dicembre 2002.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42 com. 3, DPR 08/01/1976 num. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)