Sez. L - , Sentenza n. 30939 del 07/11/2023 (Rv. 669541 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Deroga di cui al secondo periodo dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile - Oggetto - Limite temporale massimo di 36 mesi - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La deroga di cui al secondo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile, ha ad oggetto unicamente il limite temporale massimo di 36 mesi previsto, per il caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, dal primo periodo della medesima disposizione, in quanto il citato art. 5, il quale detta una disciplina sulle conseguenze sanzionatorie della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine originariamente stabilito o successivamente prorogato e sul limite temporale massimo di successione dei contratti a tempo determinato, in nessun modo interferisce con l'obbligo della causale giustificativa dell'apposizione del termine, disciplinato dall'art. 1 del menzionato d.lgs.
Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)