Sez. L, Sentenza n. 20505 del 24/07/2024 (Rv. 672072-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Cumulo del periodo di lavoro a tempo determinato con quello di lavoro somministrato - Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 - Rilevanza - Ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi - Sussistenza - Ai fini del superamento del limite previsto per la proroga o rinnovo acausale dei contratti a termine - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratti a termine, il cumulo del periodo di lavoro a tempo determinato con quello di lavoro somministrato, ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acausale dei rapporti a tempo determinato.
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legge 12/07/2018 num. 87 art. 1, Decreto Legge 12/07/2018 num. 87 art. 2, Legge 09/08/2018 num. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)