Sez. 1, Sentenza n. 3934 del 23/06/1980 (Rv. 407826 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IMPOSIZIONE AL GENITORE NON AFFIDATARIO DI UN VERO E PROPRIO OBBLIGO DI AVERE CON SE I FIGLI PERIODICAMENTE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IMPOSIZIONE AL GENITORE NON AFFIDATARIO DI UN VERO E PROPRIO OBBLIGO DI AVERE CON SE I FIGLI PERIODICAMENTE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
La particolare natura dei poteri dei genitori in relazione alla educazione, all'istruzione e al mantenimento dei figli, con attribuzione ad entrambi di diritti e di doveri, non esclude che, in caso di separazione dei coniugi, possa essere imposto al genitore non affidatario, qualora particolari esigenze lo richiedano, non gia un mero diritto di avere con se i figli periodicamente, bensi un vero e proprio Obbligo in tal senso, sempreche, tuttavia, cio sia necessario nell'interesse dei figli o per una piu opportuna regolamentazione degli oneri di entrambi i genitori.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)