Sez. 1, Sentenza n. 3438 del 07/06/1982 (Rv. 421413 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - PREVIA DOMANDA DEI CONIUGI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - PORTATA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - PREVIA DOMANDA DEI CONIUGI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - PORTATA.*
Il giudice che pronunzia la separazione dei coniugi, nel procedere all'affidamento della prole ad uno di essi, nonché nel determinare la misura ed il modo circa il contributo, cui è tenuto il coniuge non affidatario, per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, non ha bisogno di una domanda dei coniugi, né è vincolato agli accordi degli stessi, essendo titolare di un potere-dovere improntato a difesa di un superiore interesse dello stato alla tutela e alla cura dei minori. Nell'Esercizio di tale potere, il giudice non ha altro vincolo che quello della propria scienza e della propria coscienza improntate alle prove dedotte dalle parti o disposte d'ufficio, dopo di aver tenuto conto dell'accordo fra le parti stesse. (V 3934/80, mass n 407826).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)