Sez. 1 - , Ordinanza n. 384 del 10/01/2018 (Rv. 646588 - 01)
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE | ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - Divieto di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale - Limiti - Condizioni - Liceità - Fondamento - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE
Il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all'attività assicurativa ed a quelle connesse in base all'art. 5 della l. n. 295 del 1978 (applicabile "ratione temporis") non osta al compimento di singoli atti non aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in un'attività sistematica implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell'assicuratore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte di appello ha ritenuto valide alcune lettere di patronage rilasciate da una società assicuratrice in favore di alcuni istituti bancari per debiti contratti da alcune società commerciali).
Riferimenti normativi: Legge 10/06/1978 num. 295 art. 5, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)