Sez. 3 - , Ordinanza n. 6177 del 05/03/2020 (Rv. 657142 - 02)
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE | Contratto autonomo di garanzia - Facoltà per l'assicuratore garante di adempiere la prestazione del debitore - Nullità della clausola - Ragioni.
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE
La clausola del contratto autonomo di garanzia che attribuisce all'assicuratore garante la facoltà, alternativa al versamento dell'indennizzo in favore del creditore insoddisfatto, di adempiere la stessa obbligazione del debitore, è nulla per contrarietà a norma imperativa, essendo precluso alle società di assicurazione, incluse quelle del ramo cauzioni, l'esercizio di qualsiasi attività diversa da quella assicurativa e da quelle connesse in base all'art. 5 della l. n. 295 del 1978 (applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 11, Legge 10/06/1978 num. 295 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)