Sez. L, Sentenza n. 6440 del 27/11/1982 (Rv. 424072 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI.*
L'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuendo al lavoratore che sia stato temporaneamente adibito a mansioni superiori non solo il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione, ma anche quello all'acquisizione della relativa e più elevata qualifica, allorché la adibizione stessa abbia avuto durata superiore a tre mesi, postula, comunque, che questa si sia svolta con completezza e pienamente, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità e l'Esercizio di quella autonomia che sono proprie della qualifica suddetta e cioè l'effettività dello svolgimento delle mansioni superiori e non semplicemente l'astratta possibilità di tale svolgimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)