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Sez. L, Sentenza n. 866 del 06/02/1985 (Rv. 439047 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI - ATTRIBUZIONE COMPLETA DELLE MANSIONI SUPERIORI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI PROMISCUE - PREVALENZA DELLE MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439047-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI - ATTRIBUZIONE COMPLETA DELLE MANSIONI SUPERIORI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI PROMISCUE - PREVALENZA DELLE MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - SUSSISTENZA.*

La disposizione dell'art. 2103 - che regola il diritto del lavoratore, anche se dirigente, alla cosiddetta promozione automatica conseguente all'Esercizio di mansioni superiori protratto per un determinato periodo di tempo - presuppone che l'attribuzione di tali mansioni sia stata piena nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità ed il conferimento di quella autonomia che sono proprie della corrispondente qualifica, senza però che tale pienezza possa identificarsi soltanto con il dato quantitativo della totalità delle mansioni stesse, in quanto, ove queste siano promiscuamente svolte con altre della categoria o qualifica inferiore, resta nondimeno salvo il diritto alla promozione, qualora le prime risultino prevalenti rispetto a queste altre venendo così a costituire il contenuto primario e caratterizzante della complessiva posizione di lavoro del dipendente. Ogni apprezzamento a riguardo costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato. (V 6440/82, mass n 424072; (V 2814/82, mass n 420675).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)